Nessuna ricevuta di pagamento va allegata alla domanda per il credito d’imposta edicole
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aggiornato ieri, 25 settembre, le FAQ relative al credito d’imposta per le edicole (art. 1 commi 806 ss. della L. 145/2018 e DPCM 31 maggio 2019), integrando le precedenti risposte (si veda “Codice ATECO per la vendita di giornali necessario per il tax credit edicole” del 18 settembre).
Quanto alla documentazione da allegare alla domanda, viene precisato che la procedura informatica consente di inserire i dati richiesti (compresi gli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP, TARI ed eventualmente le spese di locazione) sotto forma di “dichiarazione sostitutiva”. Pertanto, nessuna ricevuta di pagamento deve essere allegata all’istanza telematica.
Resta fermo che il richiedente è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e a esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.
In merito alla possibilità di includere le spese di locazione, al netto dell’IVA, tra gli importi che concorrono alla determinazione del credito d’imposta, è sempre necessario che il punto vendita per il quale si richiede l’agevolazione operi come unico punto vendita nel territorio comunale. Ove ricorra tale condizione, occorre allegare all’istanza telematica un’apposita certificazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è presente il punto vendita.
Da ultimo, viene precisato che la data “fine esercizio finanziario” è un dato obbligatorio che l’Amministrazione deve comunicare al Registro nazionale degli aiuti di Stato, a prescindere dagli aiuti finanziari ottenuti dall’impresa. Occorre indicare, nell’apposito campo, la data in cui termina l’esercizio finanziario in corso dell’impresa richiedente (se l’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, la data di “fine esercizio finanziario” è 31 dicembre 2019; in ogni caso, la data da indicare, ovviamente, poiché si riferisce all’esercizio finanziario in corso, sarà successiva alla data di compilazione della domanda).
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