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NOTIZIE IN BREVE

Procedura INPS per l’iscrizione dei magistrati onorari alla Gestione separata

/ REDAZIONE

Giovedì, 26 settembre 2019

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Con la circolare n. 128 di ieri, l’INPS è intervenuto in merito alle disposizioni indicate all’art. 25 comma 3 del DLgs. 116/2017, con cui si estende la tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria ai magistrati onorari, prevedendo l’iscrizione dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari alla Gestione separata ex art. 2 comma 26 della L. 335/95.

Operativamente, i predetti magistrati devono iscriversi alla Gestione separata presentando apposita istanza attraverso uno dei seguenti canali: a mezzo WEB, utilizzando i servizi telematici accessibili con PIN dispositivo attraverso il portale dell’INPS; chiamando il Contact Center Multicanale al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da telefono mobile a pagamento; ricorrendo agli intermediari dell’Istituto, attraverso i relativi servizi telematici.

In particolare, dopo aver inserito il proprio codice fiscale nell’apposito format on line, occorre selezionare la tipologia “professionista” e, successivamente, compilare tutti i campi con i dati anagrafici.
In base ai dati immessi nella domanda, i magistrati onorari saranno poi registrati automaticamente tra i soggetti autonomi iscritti alla Gestione separata senza attribuzione di alcun numero di matricola.

Con l’occasione, l’Istituto previdenziale ricorda altresì che per il calcolo della contribuzione previdenziale dovuta dai magistrati onorari si applicano le modalità e i termini previsti per i lavoratori autonomi, di cui all’art. 53 comma 1 del TUIR, iscritti alla Gestione separata.

Pertanto, ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale, si evidenzia che il reddito imponibile corrisponde all’importo dichiarato nel modello REDDITI, quadro RL, Sezione III e che la contribuzione previdenziale deve essere determinata nel quadro RR, Sezione II.

Infine, si ricorda che i termini di pagamento dei contributi previdenziali coincidono con quelli fiscali, mentre l’aliquota da applicare sul reddito (cfr. art. 53 comma 2, lett. f-bis) del TUIR) è pari al 25,72%, di cui il 25% ai fini IVS e lo 0,72% ai fini assistenziali per malattia, maternità e degenza ospedaliera.

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