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Verso l’irretroattività dell’IVA per le scuole guida

/ REDAZIONE

Giovedì, 26 settembre 2019

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Come già accaduto in passato per il caso delle prestazioni di medicina legale, anche per le autoscuole potrebbe essere previsto un intervento normativo che preveda l’irretroattività dei principi stabiliti dai giudici comunitari nella sentenza 14 marzo 2019 relativa alla causa C-449/17 e successivamente recepiti dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 2 settembre 2019 n. 79.
Corte Ue e Amministrazione finanziaria, nell’affermare che le prestazioni didattiche delle scuole guida non possono essere ritenute esenti da IVA, in quanto non equiparabili alle attività di insegnamento scolastico o universitario, hanno affermato che detto indirizzo interpretativo dovrebbe avere efficacia ex tunc.

In passato, peraltro, il legislatore intervenne con apposita norma (art. 1 comma 80 della L. 244/2007) per statuire l’efficacia ex nunc del mutamento di regime delle prestazioni di medicina legale, che erano state ritenute imponibili ai fini IVA dai giudici comunitari con sentenze 20 novembre 2003 relative alle cause C-307/01 e C-212/01 e dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 22 dicembre 2005 n. 174.

In tale direzione dovrebbe procedere il Ministero dell’Economia e delle finanze, che ieri ha fornito risposta a due interrogazioni proposte da Pd e Fratelli d’Italia nelle quali sono stati sollecitati interventi in tal senso.
Le forze politiche hanno sottolineato come le organizzazioni di categoria siano preoccupate dell’incremento del costo per il conseguimento della patente di guida, che renderebbe più problematico l’accesso alla licenza da parte dei giovani. Le autoscuole potrebbero inoltre trovarsi a sopportare gli oneri correlati all’impossibilità di recuperare l’imposta dai frequentatori dei corsi e dai soggetti che hanno svolto gli stessi negli anni ancora accertabili ai fini IVA.

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