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Giustificate soglia di punibilità e sanzioni diverse per omessa dichiarazione e omessi versamenti

/ REDAZIONE

Martedì, 1 ottobre 2019

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Nella sentenza n. 39960, depositata ieri, la Corte di Cassazione risponde alla questione di incostituzionalità sollevata in relazione al diverso trattamento che il legislatore ha disciplinato per l’omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000) e gli omessi versamenti (artt. 10-bis e 10-ter del DLgs. 74/2000).
In particolare, viene messa a tema la possibile irragionevolezza – ai sensi degli artt. 3 e 37 Cost. – della disciplina e il difetto di proporzionalità della pena evidenziando le differenti soglie di punibilità e cornici edittali di pena delle fattispecie in questione.

Secondo i giudici di legittimità, entrambe le disposizioni – come, peraltro, tutte quelle previste nel DLgs. 74/2000 – tutelano l’interesse dell’Erario al versamento delle imposte. Tuttavia non v’è dubbio che sia ben più grave omettere la dichiarazione d’imposta (sì da imporre all’Amministrazione finanziaria un onere aggiuntivo, il cui adempimento non è sempre agevole, per l’accertamento della base imponibile e/o delle imposte dovute), piuttosto che effettuare correttamente la dichiarazione e omettere poi il versamento di quanto autoliquidato.

L’omissione di cui all’art. 5 DLgs. 74/2000 determina un’offesa del bene giuridico – oltre che anticipata – ben più grave rispetto a quella determinata dalla condotta sussumibile nel successivo art. 10-ter proprio perché impone allo Stato di attivarsi non soltanto per la semplice riscossione di un credito certo, liquido ed esigibile (perché dichiarato dallo stesso debitore), ma di procedere alla determinazione dello stesso, con conseguente possibilità dell’obbligato di contestare l’accertamento e di instaurare sul punto un (potenzialmente non semplice e non breve) contenzioso.

La diversa soglia di punibilità e il differente trattamento sanzionatorio – la cui concreta determinazione è peraltro rimessa alla discrezionalità legislativa, nella specie non irragionevolmente esercitata – sono dunque oggettivamente e razionalmente giustificati.

Nelle argomentazioni della sentenza, viene anche ricordato che la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione, può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta; ammontare che, peraltro, può costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche soltanto nella forma del c.d. dolo eventuale (Cass. n. 7000/2018).

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