Anche il licenziamento collettivo può essere nullo perché ritorsivo
In caso di licenziamento collettivo, ai fini della prova della natura ritorsiva può attribuirsi valore indiziario alla violazione dei criteri di scelta
La pronuncia n. 25166, depositata ieri, della Corte di Cassazione ha ad oggetto un licenziamento collettivo nullo in quanto ritorsivo; nella pronuncia viene chiarito che la prova del carattere ritorsivo del licenziamento, gravante sul lavoratore, può essere fornita anche attraverso presunzioni e, a tale riguardo, può attribuirsi valore indiziario alla violazione dei criteri di scelta da parte del datore di lavoro.
A tal proposito si premette che il licenziamento ritorsivo costituisce l’ingiusta ed arbitraria reazione del datore di lavoro ad un comportamento legittimo del lavoratore o di altra persona ad esso legata; tale licenziamento è nullo, a condizione che il motivo ritorsivo abbia costituito l’unico motivo determinante il recesso. Come già detto, la prova del carattere ritorsivo
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