Perdite del consolidato utilizzabili in sede di accertamento
La procedura si articola in diverse fasi e si avvia mediante modello IPEC o IPEA
Nell’ambito del consolidato, è ammessa la facoltà di computo in diminuzione dal maggior reddito accertato delle perdite fiscali non ancora utilizzate (artt. 40-bis comma 3 del DPR 600/73 e 9-bis comma 2 del DLgs. 218/97), con l’obiettivo di non pregiudicare la posizione dei gruppi destinatari di rettifiche dell’imponibile consolidato (di regola derivanti da rettifiche delle dichiarazioni individuali), e di ripristinare, di fatto, ex post la situazione che si sarebbe determinata qualora l’imponibile di tali dichiarazioni singole fosse stato dichiarato ab origine in modo corretto.
A tal fine, occorre presentare apposita istanza per l’utilizzo delle perdite di periodo o per l’utilizzo delle perdite pregresse, mediante il modello IPEC, fatte salve alcune ipotesi
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