Per riciclaggio e autoriciclaggio basta che il delitto presupposto non sia stato escluso
Non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato
Una sentenza depositata ieri ha fornito l’occasione alla Corte di Cassazione per tornare su alcuni principi inerenti i delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio.
In particolare, la pronuncia n. 42052/2019 si è soffermata sui rapporti tra queste due fattispecie – previste rispettivamente dagli artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p. – nonché sui rapporti tra le stesse e i reati presupposto da cui origina il profitto illecito da riutilizzare.
Il caso originava da un sequestro preventivo, funzionale alla confisca diretta ovvero per equivalente, in relazione al profitto del concorso in autoriciclaggio, nonché di concorso in riciclaggio per diversi soggetti indagati.
Innanzitutto, viene ribadito che il soggetto che, non avendo concorso nel delitto presupposto non colposo, pone in essere la condotta ...
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