ONLUS con solidarietà immanente anche se non rivolta agli svantaggiati
Il fine solidaristico si intende perseguito a beneficio dell’intera collettività, e non solo per alcune persone
La norma istitutiva delle ONLUS (art. 10 del DLgs. 460/97) prevede che per alcune delle attività indicate al comma 1, lett. a), nn. da 1 a 11 (nella versione ratione temporis), cioè quelle di cui al comma 4 del medesimo articolo, le finalità di solidarietà sociale si considerino presunte in quanto connaturate con le attività stesse (c.d. “solidarietà immanente”); pertanto, è irrilevante che queste siano rivolte verso soggetti in condizione di svantaggio, nella definizione che il decreto stesso ne dà di questi ultimi (comma 2, lett. a). In altri termini, in questi particolari settori il fine solidaristico si intende perseguito a beneficio della intera collettività, e non soltanto a favore di alcune persone. In questo caso, si parla di “solidarietà condizionata”, giusta ...
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