Disavanzo affrancabile ai fini fiscali a prescindere dal verso della fusione
Disavanzi che dovessero emergere in sede di fusione inversa da imputare a incremento del valore contabile dei beni della controllata-incorporante
La società incorporante o risultante da una fusione può ottenere il riconoscimento sul piano fiscale dei maggiori valori contabili iscritti nel proprio bilancio per effetto dell’imputazione dell’eventuale disavanzo di fusione, in deroga al principio di neutralità fiscale della fusione ai fini delle imposte sui redditi.
A tale fine, può scegliere tra due regimi opzionali alternativi:
- quello “ordinario”, previsto dall’art. 176 comma 2-ter del TUIR;
- quello “derogatorio”, previsto dall’art. 15 comma 10 del DL 185/2008.
Sotto questo punto di vista, la peculiarità della fusione inversa consiste nel fatto che il disavanzo di annullamento che, secondo corretti principi contabili, può essere iscritto nell’attivo a incremento del valore contabile ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41