Incremento dell’addizionale NASpI con ambito applicativo dubbio
L’aumento dello 0,50% per ogni rinnovo risulterebbe applicabile solo per i contratti a tempo determinato, compresa la somministrazione
La nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), istituita dopo il riordino effettuato dal DLgs 22/2015 sugli ammortizzatori sociali che agiscono in caso di cessazione del rapporto di lavoro, rappresenta l’unica indennità fruibile dai lavoratori subordinati in caso di perdita del proprio posto di lavoro e contestuale acquisizione dello status di disoccupazione involontaria, laddove in precedenza erano previste quella ordinaria (ASpI) e quella con requisiti ridotti (Mini ASpI).
Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 del DLgs 22/2015, la NASpI viene erogata al lavoratore che perde involontariamente il lavoro, vale a dire nei casi di: licenziamento, fine contratto a tempo determinato, dimissioni per giusta causa (per mancato pagamento della retribuzione,
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