IVA «sospesa» per i beni importati sotto controllo doganale
A determinate condizioni non si applica l’imposta per i beni destinati a essere trasferiti in altri Stati Ue
L’art. 67 del DPR 633/72, oltre a prevedere le fattispecie in cui le importazioni di beni in Italia sono soggette a IVA (commi 1 e 2), disciplina i casi in cui le medesime beneficiano di un regime di sospensione dal pagamento dell’imposta.
Ciò si verifica, ai sensi dell’art. 67 commi 2-bis e comma 2-ter del DPR 633/72, allorché i beni introdotti in Italia sono destinati a essere trasferiti in un altro Stato dell’Unione europea, eventualmente dopo l’esecuzione delle c.d. “manipolazioni usuali”, come disciplinate dalla normativa doganale.
È essenziale, al riguardo, che l’importatore fornisca all’Autorità doganale il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro
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