Non decade il sindaco «sovraindebitato»
Il CNDCEC fornisce questa risposta a un quesito formulato dal Consiglio dell’Ordine di Genova
L’assoggettamento ad una procedura per crisi da sovraindebitamento, ex L. 3/2012, da parte di un professionista iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti, non comporta la decadenza dagli incarichi di amministratore o di sindaco ricoperti, salvo che non sia lo statuto societario a sancirlo espressamente. La condotta resta comunque da valutare ai fini disciplinari sulla base degli elementi e delle circostanze del caso concreto.
A fornire queste precisazioni è il Pronto Ordini n. 41/2019, in risposta ad un quesito formulato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Genova, pubblicato ieri.
L’esame del CNDCEC parte, chiaramente, dalle norme di riferimento. I procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di liquidazione ...
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