Nuovi gruppi con obbligo di consolidato solo se superati i limiti dimensionali
Sulla questione è intervenuta Assonime con il Caso n. 7/2019
Le società di capitali che acquistano il controllo di un’altra impresa sono tenute a redigere il bilancio consolidato alla chiusura del primo esercizio successivo all’acquisizione, solo se superano, con riferimento all’esercizio in cui è avvenuto l’acquisto del controllo, almeno due dei parametri dimensionali per l’esonero dall’obbligo di cui all’art. 27 del DLgs. n. 127/1991.
A tale interpretazione della norma giunge Assonime nel Caso n. 7/2019. Nell’ambito degli obblighi di redazione del bilancio consolidato, si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 del DLgs. n. 127/1991, la società di capitali che controlla un’impresa è tenuta a redigere un bilancio consolidato. Tale obbligo, tuttavia, viene meno nei casi in cui l’impresa controllante, ...
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