Equiparazione di leasing traslativo a cessioni di beni irrilevante per l’IVA
Il trattamento è definito dalle pronunce della Corte di Giustizia in contrasto con le norme nazionali
Nell’ambito dei contratti di leasing, la giurisprudenza, nazionale (Cass. nn. 18229/2003 e 24214/2006) ed europea (C-118/11 e C-164/16), da tempo distingue due fattispecie: leasing di godimento (locazione semplice) e leasing traslativo (leasing finanziario). Ricorre la figura del leasing di godimento allorquando l’insieme dei canoni è consistentemente inferiore alla remunerazione del capitale investito, lasciando non coperta una parte non indifferente di questo capitale con un prezzo di opzione di corrispondente altezza. Ricorre, viceversa, la figura del leasing traslativo laddove l’insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato ed il prevedibile valore del bene alla scadenza supera consistentemente il prezzo di opzione.
Ai fini delle imposte dirette, detta distinzione
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