Il difetto di interesse all’appello principale travolge l’incidentale tardivo
Principio di nuovo confermato dalla Cassazione, valevole in ambito tributario
Alcuni principi di matrice processualcivilistica, inerenti ai rapporti tra appello principale e appello incidentale, sono molto importanti anche in ambito tributario.
L’art. 334 comma 1 c.p.c. stabilisce: “le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza”.
Il successivo comma 2 prevede però che se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia.
Per prima cosa, l’appello incidentale non va notificato alla controparte, tuttavia, a pena di decadenza, va depositato entro sessanta giorni da quando è
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41