Il bilancio costituisce prova della traslazione dell’accisa sugli utenti finali
Deve però evincersi che i costi di produzione, tra i quali rientra l’accisa, sono stati considerati per fissare il prezzo finale praticato al contribuente di fatto
Il rimborso della maggiore accisa corrisposta sul gas metano non può essere corrisposto per effetto dell’avvenuta traslazione dell’imposta sugli utenti. Tale circostanza deve essere provata dall’Agenzia delle Dogane anche mediante la produzione del bilancio d’esercizio dell’istante, dal quale tuttavia deve evincersi che i costi di produzione, tra i quali rientra l’accisa, sono stati tenuti in considerazione dall’imprenditore nella determinazione del prezzo finale praticato all’utente (contribuente di fatto). Tale principio è stato espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 2810 depositata ieri.
Una società, distributrice di gas metano alle singole utenze, aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della ...
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