Il mutuo consenso risolve la donazione «ex tunc»
Se cancella la donazione e torna in possesso della partecipazione, il donante potrebbe rideterminare il costo delle partecipazioni non quotate
La legge di bilancio 2020 ha prorogato i termini per beneficiare della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2020.
Applicando la nuova proroga, un soggetto non imprenditore può assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore al 1° gennaio 2020 delle partecipazioni non quotate come indicato in un’apposita perizia, in modo da ridurre l’eventuale plusvalenza da cessione che rientra tra i redditi diversi di cui agli artt. 67 e 68 del TUIR.
Con la riapertura del regime in argomento, non è prevista alcuna distinzione tra l’affrancamento delle partecipazioni qualificate e quello delle partecipazioni non qualificate. Infatti, si applica l’aliquota unica dell’11% per entrambe le fattispecie.
Resta
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