Scatta la reintegra se contestazione e lettera di licenziamento differiscono
I giudici di legittimità evidenziano la «sostanziale uniformità» di disciplina tra l’art. 18, comma 6 della L. 300/70 e le previsioni dell’art. 4 del Jobs Act
Con la sentenza n. 4879/2020, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito all’ambito applicativo della tutela reintegratoria c.d. attenuata di cui all’art. 18, comma 4 della L. 300/70 (come novellato dalla L. 92/2012), nell’ipotesi di licenziamento irrogato per motivi disciplinari.
Si ricorda che tale disposizione prevede la tutela reintegratoria attenuata – ossia il riconoscimento, oltre alla reintegra, di una tutela risarcitoria nel limite massimo delle 12 mensilità – nel caso in cui il giudice accerti che “non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato”.
Se il fatto contestato è ritenuto sussistente, invece, trova applicazione esclusivamente la
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