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IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

Conflitto tra prededuzione e ipoteca nel fallimento

I dubbi posti da norme concorrenti sono superabili solo con una distinzione tra spese e crediti all’interno della «categoria delle prededuzioni»

/ Saverio MANCINELLI

Giovedì, 5 marzo 2020

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Nella vigente normativa fallimentare, sussiste un’apparente conflittualità tra i crediti prededucibili e quelli assistiti da pegno o ipoteca. In tema di ripartizioni dell’attivo, l’art. 111 del RD 267/42 recita che le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine: per il pagamento dei crediti prededucibili; per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge. L’art. 111-bis comma 3 del RD 267/42 stabilisce, inoltre, che “i crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato

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