Congedi o ferie come misure alternative allo smart working
Restano ferme le disposizioni sul lavoro agile di cui al DPCM dell’8 marzo 2020
Il DPCM del 9 marzo 2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6, conv. L. 5 marzo 2020 n. 13, recante misure urgenti volte al contenimento e alla gestione dell’emergenza causata dal COVID-19, ha esteso all’intero territorio nazionale le misure già previste dall’art. 1 del DPCM dell’8 marzo scorso, rendendo tutta l’Italia “zona protetta”. Il nuovo DPCM avrà efficacia fino al 3 aprile 2020.
Ora, per tutto il territorio italiano, ogni spostamento dovrà essere giustificato da comprovate esigenze lavorative (si veda “Per gli spostamenti comprovate esigenze lavorative da dimostrare” di oggi) o situazioni di necessità o motivi di salute, rimanendo consentito il rientro presso il proprio domicilio,
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41