Cancellazione di eventi sportivi con tassazione nel solo Stato di residenza dell’atleta
Non esiste, infatti, un collegamento con la prestazione da rendere nello Stato in cui la gara avrebbe dovuto svolgersi
La recente emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19 ha imposto la sospensione degli eventi sportivi italiani, molti dei quali con una proiezione internazionale estremamente significativa: si pensi, solo per fare un esempio, alle finali di Coppa del Mondo di sci alpino maschile e femminile, originariamente programmate a Cortina d’Ampezzo nella settimana che ha termine il prossimo 22 marzo.
Pur nella consapevolezza che si tratta di eventi auspicabilmente unici, in cui la cancellazione è stata disposta per atto autoritativo, in termini più generali la prassi internazionale ha da tempo elaborato una sua propria regolamentazione degli eventuali pagamenti percepiti dagli atleti in caso di cancellazione di eventi sportivi, la quale diverge dai principi generali che regolano
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