Per debiti scaduti sotto i 20 mila euro niente liquidazione del sovraindebitato
Il procedimento per le domande tardive è modellato sullo schema della procedura maggiore
Lo schema di DLgs. correttivo e integrativo del DLgs. 14/2019 – la cui entrata in vigore, in origine prevista dal 15 agosto 2020, è stata prorogata al 1° settembre 2021 (art. 5 del DL 23/2020, c.d. decreto “liquidità”) – apporta alcune significative modifiche alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.
L’art. 268 del DLgs. 14/2019, pur mantenendo inalterato il testo originario, contiene due nuovi commi. In base al nuovo comma 2, quando il debitore versa in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, se l’insolvenza riguarda un imprenditore, dal P.M. In tali casi, precisa inoltre la norma, non si fa luogo all’apertura della procedura se l’ammontare dei debiti
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