Per gli operai agricoli aliquota contributiva al 29,30%
Con la circolare n. 39 pubblicata ieri, l’INPS ha reso note le aliquote contributive applicate, per l’anno 2020, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato (OTI e OTD).
L’Istituto ricorda innanzitutto che, in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 1 del DLgs. 146/1997, l’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato, a tempo determinato e assimilati, è incrementata annualmente nella misura dello 0,20%, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%. Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.
Premesso ciò, per l’anno 2020, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 29,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore. Ai fini del versamento della contribuzione, nella circolare in commento si fa rinvio alle disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.
Con riguardo alle aziende, singole o associate, di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, l’aliquota contributiva dovuta al FPLD rimane confermata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Rimangono invariate anche le aliquote INAIL e le agevolazioni per zone tariffarie. In merito al primo punto, si ricorda che il contributo dovuto ai fini dell’assistenza infortuni sul lavoro è pari al 10,1250%, con addizionale fissata al 3,1185% (per un totale di 13,2435%). Le agevolazioni tariffarie, non essendo intervenute modifiche, si attestano al 75% per i territori particolarmente svantaggiati (ex montani) e al 68% per i territori svantaggiati.
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