Bonifici bancari alla prova dell’imposta sulle donazioni
Una donazione nulla per difetto di forma rende quantomeno dubbia la sua imponibilità
I trasferimenti di denaro tramite bonifico bancario possono rientrare tra le donazioni al ricorrere di determinate condizioni.
Proprio riguardo a questi trasferimenti, una notevole importanza riveste la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18725/2017 che riporta una completa ricognizione della casistica più frequente di atti ed attività operati senza una qualche controprestazione: con particolare riguardo ai bonifici bancari effettuati, appunto, senza matrice solutoria o di finanziamento, questi ultimi vengono annoverati dai giudici di legittimità non tra le ipotesi di donazioni indirette ex art. 809 c.c. ma tra le donazioni dirette ex art. 782 c.c., come tali nulle ove non formalizzate in un atto pubblico.
Soffermandosi ora sull’eventuale rilevanza di tali bonifici ai fini dell’imposta