IRAP non dovuta per la quota riferita alla stabile organizzazione estera
La parte del valore della produzione realizzata all’estero dalla sede fissa di affari è portata a riduzione della base imponibile complessiva
In termini generali, l’IRAP ha quale presupposto territoriale la realizzazione di un valore della produzione in Italia (o, più precisamente, nelle diverse Regioni italiane); l’imposta non si applica, quindi, sul valore della produzione realizzato all’estero.
Questo principio viene tradotto, sotto il profilo normativo, dall’art. 12 comma 1 del DLgs. 446/97, accordando una deduzione dalla base imponibile pari alla quota del valore della produzione estero. Questa quota è determinata con le regole, contenute nell’art. 4 comma 2 del decreto, atte a ripartire la base imponibile tra le diverse Regioni italiane, le quali prevedono quale criterio generale quello delle retribuzioni al personale dipendente.
La posizione dell’Amministrazione finanziaria sulla tematica ...
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