Tributi locali esclusi dalla sospensione dei pagamenti
L’interpretazione fornita con la circ. n. 5/2020 delle Entrate sugli accertamenti esecutivi non convince
L’art. 68 del DL 18/2020 prevede la sospensione fino al 31 maggio 2020 di tutti i pagamenti dovuti per effetto di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito relativi ad accertamenti previdenziali.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno in unica soluzione, salva la possibilità di chiedere una dilazione, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione con le risposte a quesiti rese pubbliche il 19 marzo 2020.
La sospensione vale anche per le dilazioni di pagamento in essere alla data dell’8 marzo: le rate dovute fino al 31 maggio devono essere pagate in unica soluzione entro il 30 giugno. Fino al 30 giugno sono inoltre sospese le procedure cautelari ed esecutive nei confronti di tutti i contribuenti: ciò significa, tra
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