Bancarotta da falso in bilancio per i sindaci anche senza reato societario
Non occorre la contestazione del reato societario agli amministratori e l’integrazione dello stesso
Anche se agli amministratori non sia stata contestata la fattispecie di false comunicazioni sociali, i sindaci possono rispondere di bancarotta fraudolenta impropria da tale reato societario, ove abbiano omesso di controllare debitamente i bilanci nei quali venivano operate indebite rivalutazioni di partecipazioni al solo fine di non far emergere la situazione di dissesto.
È quanto è possibile desumere dalla sentenza n. 11308/2020 della Cassazione.
Ai sensi dell’art. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/1942, agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite si applica la reclusione da tre a dieci anni se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti, tra gli altri, dagli artt. 2621 e
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