La giusta causa di recesso prescinde dalle tipizzazioni dei contratti collettivi
Il giudice deve valutare la gravità della condotta: se è tale da non consentire di proseguire il rapporto, può legittimare il licenziamento senza preavviso
Il licenziamento per motivi soggettivi può essere intimato dal datore di lavoro con o senza preavviso: nel primo caso il recesso è determinato, ai sensi dell’art. 3 della L. 604/66, da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del dipendente (c.d. licenziamento per giustificato motivo soggettivo), nella seconda ipotesi si è invece in presenza di condotte del lavoratore talmente gravi da ledere la fiducia posta alla base del rapporto di lavoro e da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, dello stesso (c.d. licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c.).
La genericità della nozione legale di giusta causa contenuta nell’art. 2119 c.c. (definita, testualmente, “una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”), ...
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