Gravi irregolarità nella gestione sanabili con provvedimenti ad hoc
Per le irregolarità non gravissime il Tribunale può tenere conto delle peculiarità del caso
Nell’ipotesi in cui, una volta instaurato il procedimento di denunzia al Tribunale per gravi irregolarità di cui all’art. 2409 c.c., la società sostituisca i membri del CdA e del collegio sindacale e tuttavia, nonostante il nuovo CdA si sia attivato per rimediare alla situazione preesistente, sussistano ancora gravi irregolarità suscettibili di arrecare danno alla società, l’autorità giudiziaria, alla luce dell’esigenza di sanare tali irregolarità, può nominare un soggetto terzo con il compito di coadiuvare il nuovo CdA nella predisposizione di un assetto gestionale e organizzativo adeguato.
Sono queste le conclusioni cui giunge il Tribunale di Torino con provvedimento del 26 novembre 2019.
In merito alla disciplina dettata dall’art. 2409 c.c. sul procedimento di ...
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