Conti speciali di riparto anche in caso di trasferimento d’azienda
La cessione e l’affitto comportano la necessità di tenere distinte la massa mobiliare da quelle immobiliari
Nella prassi professionale non è infrequente il caso in cui, all’atto dell’intervenuto fallimento, l’azienda conservi una sua integrità e si ponga, quindi, ancora sul mercato come complesso organizzato di beni (mobili, immobili e diritti) dotati di una loro unitarietà. Anzi, il riformato art. 105 del RD 267/1942 assegna prioritariamente al curatore la mission di tentare la cessione dell’intera azienda per poi procedere, solo qualora non si realizzino le condizioni, alla vendita atomistica dei beni stessi.
Sotto il profilo della predisposizione del riparto del relativo ricavato occorre, dunque, domandarsi come si debba procedere quando la vendita abbia avuto a oggetto l’intero complesso aziendale composto da beni mobili e immobili.
Il tema va indagato partendo dalle ...
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