Mancato rinvio dell’udienza da COVID-19 talvolta privo di conseguenze
In caso contrario, la nullità deve essere eccepita nel grado successivo
I provvedimenti emanati per affrontare l’emergenza epidemiologica in atto hanno previsto, tra le varie misure, che le udienze devono essere rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio 2020.
Inoltre, in considerazione della correlazione che esiste tra il termine di svolgimento dell’udienza e quello previsto per il deposito di documenti e memorie, permesse a mente dell’art. 32 del DLgs. 546/92 rispettivamente venti o dieci giorni liberi prima della data dell’udienza, è stata introdotta la regola secondo cui “quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto” (ex art. 83 del DL 18/2020).
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