Fondi comuni di investimento mobiliari alternativi e agevolazioni per start up innovative
Con il principio di diritto n. 6, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali per le start up e PMI innovative di cui all’art. 29 del DL 179/2012 e del DM 7 maggio 2019.
Una società di gestione del risparmio ha deliberato l’istituzione dei fondi comuni di investimento mobiliari alternativi di tipo chiuso non riservati denominati:
- “Fondo X”, il cui Regolamento prevede l’emissione da parte del Fondo X di tre classi di quote, le quali possono essere sottoscritte da soggetti passivi IRPEF e IRES residenti e non residenti in Italia che, in linea di principio, possono avere i requisiti per accedere all’agevolazione di cui all’art. 29 del DL n. 179/2012;
- “Fondo Y”, il cui Regolamento prevede l’emissione di una sola classe di quote dei due comparti di cui è composto (a loro volta qualificabili come distinti OICR ai fini regolamentari) destinata alla sottoscrizione esclusivamente da parte del Fondo X.
Uno dei due comparti del Fondo Y, il “comparto Start-up & PMI innovative”, investirà principalmente in società italiane che si qualificano come start up innovative.
L’Agenzia chiarisce che il requisito del 70% per considerare “qualificato” un OICR è sufficiente che sia integrato a livello di “comparto Start-up & PMI innovative”, secondo un approccio pass-through e con effetto demoltiplicativo del Fondo X, rispetto agli investimenti effettuati nel “Comparto Start-up & PMI innovative”, fermo restando che il beneficio per l’investitore sia riconosciuto per la sola quota parte investita nel comparto start up innovative e PMI innovative ammissibili.
Il requisito del 70% dovrà quindi essere calcolato considerando la somma degli investimenti in start up innovative e PMI innovative ammissibili effettuati dal predetto comparto.
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