Termine annuale di insinuazione al passivo per i crediti sopravvenuti
Il termine decorre da quando si realizzano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3872/2020, ha rimarcato il principio secondo il quale l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101 commi 1 e 4 del RD 267/42; tuttavia, incontra un limite temporale, da individuarsi – in coerenza anche con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost. – nel termine di un anno, decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare.
Nel caso di specie, il creditore chiedeva di insinuare al passivo fallimentare un credito di natura restitutoria sorto successivamente alla dichiarazione di fallimento. La domanda non veniva accolta, in quanto ritenuta più che tardiva.
La Suprema Corte rammenta ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41