Spettro della punibilità più ampio per l’indebita compensazione
Punibilità non solo per la compensazione relativa a imposte sui redditi e IVA, ma per qualsiasi tributo o contributo di cui sia stato omesso il versamento
Il reato di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater del DLgs. 74/2000 si configura ogniqualvolta il contribuente non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti d’imposta inesistenti o non spettanti, per un importo superiore ai 50 mila euro annui. Nell’espressione “somme dovute” rientra qualunque versamento da eseguire mediante modello F24.
Per l’individuazione del perimetro applicativo bisogna richiamare la definizione di crediti inesistenti fornita dall’art. 13 comma 5 secondo periodo del DLgs. 471/97.
Sotto il profilo normativo la compensazione può essere di natura verticale oppure orizzontale, attuandosi la prima quando il debitore d’imposta riassume i crediti e i debiti riferiti alla medesima tipologia di imposta ...
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