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Esente da dazi antidumping l’importazione diretta verso l’Ue

La Cassazione ha analizzato le nozioni di fatturazione, spedizione e consegna dei Regolamenti sui dazi antidumping

/ Gaia GIGLIO

Giovedì, 28 maggio 2020

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L’elemento dirimente per la legittima fruizione dell’esenzione dai dazi antidumping definitivi e compensativi consiste nell’esportazione diretta delle merci verso il territorio dell’Unione europea, a nulla rilevando la circostanza di fatto che la consegna dei prodotti non sia stata effettuata nei confronti del soggetto acquirente.
Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, che, nella sentenza n. 9892 depositata ieri, ha sancito che “l’interpretazione letterale dei citati Regolamenti non richiede, come ulteriore requisito, che la merce esportata in via diretta all’importatore avente sede nell’Unione Europea debba anche essergli materialmente consegnata”, ritenendo sufficiente che la fatturazione e la spedizione della merce

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