Cessione beni ad aliquota «zero» con codice N4
Con una FAQ pubblicata ieri sul proprio portale, Assosoftware ha confermato l’indirizzo interpretativo emerso in questi giorni (si veda “Plafond per l’esportazione di mascherine e altri beni di emergenza” del 1° giugno), secondo cui le cessioni di beni necessari al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, esenti da IVA pur con diritto alla detrazione ex art. 19 del DPR 633/72, possono essere rappresentate nella fattura elettronica (mediante SdI) con il codice “N4”.
Tali cessioni, diversamente da quanto accade generalmente per le operazioni esenti contenute nell’art. 10 del DPR 633/72, consentono l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta “a monte”. Come precisato nella relazione illustrativa al DL 34/2020, alle cessioni di cui all’art. 124 comma 2 del DL 34/2020 è applicabile, sino al 31 dicembre 2020, la c.d. aliquota “zero”.
Tuttavia, posto che indicando la suddetta aliquota “zero” nel file XML il Sistema di Interscambio procederebbe allo scarto della fattura, qualora non fosse compilato il campo “Natura”, “in un’ottica di semplificazione per l’utente”, Assosoftware
ritiene possibile l’utilizzo del codice tipico delle operazioni esenti (“N4”).
Viene altresì suggerito di indicare nel campo relativo al “Riferimento normativo” la dicitura “Fattura emessa ai sensi dell’art. 124 c.2 del D.L. 34/2020”.
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