Matching credit nelle Convenzioni internazionali
Pur in presenza di agevolazioni nello Stato estero, l’Italia può riconoscere un credito d’imposta «figurativo»
Il meccanismo del credito per le imposte pagate all’estero previsto dall’art. 165 del TUIR consente di detrarre dall’imposta italiana, in tutto o in parte, l’imposta che i residenti italiani hanno assolto all’estero in via definitiva, al fine di evitare la doppia imposizione sul medesimo reddito. Viceversa, qualora il reddito prodotto nello Stato estero sia esente in virtù delle agevolazioni previste in tale Stato, il credito di imposta non compete.
Per ovviare a tale problematica alcune Convenzioni internazionali stipulate dall’Italia riconoscono un credito d’imposta figurativo (c.d. matching credit), sebbene nello Stato estero le imposte non siano state effettivamente pagate. Tale misura, come precisa la circ. Agenzia delle Entrate 5 marzo 2015 n. ...
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