Crediti privilegiati non ulteriormente falcidiabili con incapienza dei beni
I creditori chirografari possono soddisfarsi sulla liquidità estranea al patrimonio del debitore
Con l’ordinanza n. 10884/2020, la Cassazione ha stabilito che, nel caso in cui sussista un privilegio generale sui beni mobili e tali beni siano incapienti rispetto alle ragioni di credito dei titolari del diritto di prelazione, i crediti privilegiati non possono essere ulteriormente falcidiati a beneficio di quelli chirografari.
Nel caso di specie, una società presentava una proposta di concordato preventivo contenente il soddisfacimento parziale di alcuni crediti privilegiati e chirografari, che veniva dichiarata inammissibile in quanto in contrasto con il criterio di ripartizione legale.
L’art. 160 comma 2 del RD 267/42 individua i limiti ai quali è soggetta la proposta di concordato, stabilendo, da un lato, che la stessa possa prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno ...
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