La vicenda del Registro sulle cessioni di partecipazioni societarie è surreale
Spettabile Redazione,
come segnalato su Eutekne.info (si veda “Interpretazione degli atti ai fini del Registro di nuovo alla Consulta” del 17 giugno), la vicenda della applicazione dell’imposta di registro alle cessioni di partecipazioni societarie continua a far discutere. E quanta Italia c’è in questa vicenda surreale – mi si consenta di dire – ove si continua a gettare incertezza su una operazione assolutamente “standard” che genera sconcerto ai non addetti ai lavori.
In sintesi, la tesi più “estrema” della Suprema Corte è che “la cessione totalitaria delle quote di una società ha la medesima funzione economica della cessione dell’azienda sociale” (Cass. n. 24594/2015), sicché all’atto di cessione di quote deve applicarsi il regime fiscale della cessione d’azienda.
E se fosse il contrario, ovvero che alla cessione d’azienda si applicasse il regime della cessione di quote?
In effetti, dall’uguaglianza cessione di quote totalitaria = cessione d’azienda non discende preferibilmente l’applicazione di alcun regime tributario: si deve semplicemente concludere che il regime deve essere il medesimo.
Per dirimere il punto occorre riferirsi alla Tariffa parte prima del TUR. L’applicazione dell’imposta proporzionale di registro alle cessioni d’azienda non discende da una specifica disposizione della Tariffa, ma dalla regola generale di cui all’art. 2 comma 1 (o secondo alcuni dall’art. 9), che prevede l’applicazione dell’aliquota del 3% in tutti i casi non diversamente regolati dalla Tariffa stessa. Da ciò si può ben desumere che l’aliquota del 3% discende da una regola generale.
Diversamente, per la cessione di quote di partecipazione è stabilita una regola speciale (art. 11 della Tariffa) che prevede la tassa fissa.
È principio di diritto consolidato che, quando una fattispecie rientra nell’ambito di applicazione di una regola generale e di una regola speciale, indipendentemente dal fattore temporale prevale la legge speciale (lex specialis derogat legi generali). Già da qui verrebbe da pensare che l’applicazione della tassa fissa alla cessione di quote debba prevalere rispetto a quella proporzionale (disposizione che peraltro discende dalla “direttiva conferimenti”) e, per conseguenza della uguaglianza stabilita dalla Suprema Corte, tale tassa fissa debba applicarsi alla cessione d’azienda.
Mi rendo perfettamente conto che si tratta di una interpretazione alquanto originale, ma non mi sembra più originale di quella di chi sostiene che nonostante l’art. 20 faccia riferimento agli effetti giuridici degli atti si debba guardare agli effetti economici – senza nemmeno porsi il dubbio che l’effetto economico dipenda dall’effetto giuridico e senza considerare che una legge dello stato (art. 176 comma 3 del TUIR) precisa che un conferimento d’azienda seguito da una cessione di quote totalitaria non costituisce operazione elusiva.
Ma la tesi trova un riscontro preciso nella lettera della legge.
L’art. 11 della Tariffa non dice affatto che l’imposta fissa si applica a qualsiasi cessione di quote, ma soltanto “alla cessione di quote di partecipazione in società ed enti di cui al precedente art. 4”.
Art. 4 che annovera tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione non solo le società commerciali, ma anche gli enti diversi della società, includendo tra questi anche “le altre organizzazioni di persone o di beni aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole” – definizione quest’ultima che richiama strettamente quella di azienda di cui all’art. 2555 c.c. Da ciò si desume senza dubbio alcuno che se due eredi cedono le quote dell’azienda ereditata dal de cuius si debba applicare l’imposta fissa.
In conclusione qui si sta verificando una interpretazione paradossale: la legge mi sembra chiara nello stabilire che il fatto che il bene di primo grado sia un’azienda commerciale è una condicio sine qua non per applicare la tassa fissa alla cessione del bene di secondo grado (le quote), mentre per la Cassazione vale esattamente il contrario.
Giampiero Guarnerio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
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