L’accertamento incidentale del reato segue le regole della responsabilità civile
Tali regole sono applicabili anche in caso di azione di regresso proposta dall’INAIL ai sensi dell’art. 11 del DPR 1124/65
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12041, pubblicata ieri, si è pronunciata sui criteri di accertamento della responsabilità civile del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali quando non operi la copertura assicurativa obbligatoria, in caso sia di azione proposta dal lavoratore per il risarcimento del danno c.d. differenziale, sia di azione di regresso proposta dall’INAIL.
Ai sensi dell’art. 10 del DPR 1124/65, l’assicurazione obbligatoria esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tranne quando venga accertato che l’infortunio o la malattia professionale siano derivati da un fatto illecito costituente reato procedibile d’ufficio.
In tali ipotesi, il lavoratore ...
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