La scissione totale non mette in salvo la scissa
Possibile il fallimento nei termini dell’art. 10 del RD 267/1942
La scissione totale dà luogo a un fenomeno estintivo cui si applica, rispetto alla società scissa, che resta fallibile, l’art. 10 del RD 267/1942.
Ad affermarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 11984/2020.
I giudici di legittimità ricordano, innanzitutto, come, in esito alla riforma del diritto societario, sia stato sottolineato il fatto che la scissione societaria si accompagna a un fenomeno successorio, ma precisandosi che quest’ultimo è giustificato da una modifica organizzativa del rapporto sociale da cui deriva l’inapplicabilità di alcune delle disposizioni previste per i trasferimenti a causa di morte o per atto tra vivi.
Di conseguenza, il vero problema è stato ravvisato nel verificare la misura della compatibilità di regole e principi in tema di vicende traslative con
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