Effetto duplicazione di credito per le imposte estere per il prestito titoli
Al fine di ovviare a tale incoerenza interviene l’art. 8, comma 5 del DLgs. n. 142/2018
Il prestito titoli può configurare un “trasferimento ibrido” ai sensi del DLgs. 142/2018 e dare origine sia a un disallineamento con effetto di deduzione senza inclusione, come previsto dall’art. 6, comma 1, lett. r), numero 1) del medesimo decreto (si veda “Il prestito titoli può determinare il disallineamento da ibridi” del 26 giugno 2020), sia a una duplicazione di credito per le imposte estere con riferimento alla ritenuta alla fonte applicata dall’emittente sui redditi derivanti dallo strumento finanziario oggetto di trasferimento.
Questo secondo effetto è contrastato dal comma 5 dell’art. 8 del DLgs. n. 142/2018 in base al quale il credito è riconosciuto in misura corrispondente all’imposta interna dovuta sulla differenza positiva tra il
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41