Non rimborsabili i contributi integrativi versati alla cassa professionale
La restituzione di tali contributi sarebbe, infatti, contraria alla loro funzione solidaristica
I contributi integrativi dovuti dal professionista alla Cassa previdenziale di appartenenza non sono rimborsabili in caso di cancellazione dalla stessa da parte dell’iscritto.
Per quanto riguarda la contribuzione integrativa dovuta da coloro che esercitano la professione di avvocato, disciplinata dall’art. 11 della L. 576/80, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e dei praticanti, iscritti alla Cassa di previdenza, devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’IVA e versarne alla Cassa l’ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La norma prevede, in ogni caso, la ripetibilità della maggiorazione nei confronti di quest’ultimo.
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