Dispositivi medici con aliquota IVA al 10% se efficaci ai fini terapeutici
Possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, pari al 10%, le cessioni di dispositivi medici che siano finalizzati a promuovere “una efficace azione terapeutica e di profilassi”. Tali caratteristiche ne consentono, infatti, la classificazione nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all’allegato 1 del Regolamento di esecuzione Ue 2017/1925 e, conseguentemente, l’inclusione fra i beni che possono beneficiare dell’agevolazione. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 220 di ieri, che conferma la propria precedente prassi.
È opportuno rammentare preliminarmente che il numero 114 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, prevede che si applichi l’aliquota IVA del 10% alle cessioni di “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici”. L’art. 1 comma 3 della L. 145/2018, norma di interpretazione autentica, ha inteso comprendere nel novero dei beni descritti dal citato n. 114, anche quei prodotti che vengono commercializzati come “dispositivi medici”, pur essendo classificati tra i prodotti farmaceutici e i medicamenti ai fini doganali. Al fine dell’applicazione dell’aliquota del 10% occorre verificare che detti dispositivi medici siano classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all’allegato 1 del Regolamento di esecuzione Ue 2017/1925, che include i “Medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005 e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici”.
A tale scopo l’Agenzia delle Entrate, interrogata l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (come previsto dalla circolare n. 32/2010), ha chiarito che non possono essere considerate tali, ad esempio, le gocce nasali o auricolari che, pur avendo proprietà terapeutiche, sono classificabili nella voce 3307 (fra cui rientrano gli “altri prodotti per profumeria o per toeletta”).
Sono invece comprese nella voce 3004 le creme in grado di produrre un’azione benefica sull’organismo, efficace a fini terapeutici e di profilassi. Alle cessioni di tali prodotti potrà, pertanto, essere applicata l’aliquota IVA ridotta del 10%.
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