Aliquota IVA del 10% per trinciato, insilato e pastone di mais
Alle cessioni di trinciato, insilato e pastone di mais si applica l’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 90 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72. Si tratta di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 221 pubblicata ieri, 21 luglio 2020.
Dalla composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali indicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è emerso che i citati beni sono classificati alla voce 2308 00 “Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche in agglomerati in forma di pallets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove” e, più precisamente, alla sottovoce della nomenclatura combinata 2308 0090.
L’attuale voce doganale 23.08 corrisponde alla voce 23.06 della precedente tariffa doganale in vigore fino al 31 dicembre 1987. Quest’ultima voce è richiamata dal n. 90 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle cessioni di “prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove”.
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