Amministrazioni dello Stato esonerate dal 770 se non utilizzano i modelli F24 e F24EP
Con la risposta a interpello n. 222 pubblicata ieri, 21 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato gli obblighi di presentazione del modello 770 e di invio delle Certificazioni Uniche da parte delle Amministrazioni dello Stato, ribadendo i chiarimenti forniti in passato.
In relazione all’obbligo di presentazione del modello 770, riprendendo quanto già chiarito con la risoluzione n. 95 del 20 luglio 2017, viene ribadito che le Amministrazioni dello Stato sono esonerate dalla presentazione del modello 770/2020 solo qualora sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
- è già stato effettuato l’invio delle Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo;
- non sono stati effettuati versamenti tramite il modello F24 o F24EP, ma esclusivamente in Tesoreria;
- non vi è l’obbligo di compilare altri quadri del predetto modello.
Viene inoltre ribadito che gli Uffici provinciali che erogano compensi accessori a soggetti dipendenti dell’Amministrazione dello Stato, e che hanno versato le relative ritenute tramite Tesoreria, sono comunque tenuti a trasmettere le Certificazioni Uniche in via telematica all’Agenzia delle Entrate, ma non anche a rilasciarle ai percipienti; quest’ultimo adempimento, infatti, deve essere effettuato solo dal sostituto d’imposta che eroga il trattamento principale e che deve effettuare le operazioni di conguaglio, ai sensi dell’art. 29 del DPR 600/73 (cfr. risposta a interpello n. 42 del 23 ottobre 2018).
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