Dall’INPS chiarimenti sulla disciplina decadenziale per i trattamenti di integrazione salariale
Con il messaggio n. 2901 di ieri, l’INPS ha illustrato gli effetti della nuova disciplina decadenziale prevista dal DL 52/2020 per i trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD per l’emergenza.
In base all’art. 1 comma 2 del DL 52/2020, infatti, le domande finalizzate alla richiesta di interventi vanno inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Per consentire un graduale adeguamento, il DL ha stabilito che, in sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 17 luglio 2020 (30° giorno successivo a quello di entrata in vigore del DL) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande. Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, il termine di invio è stato fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento.
Con il messaggio n. 2489/2020 e le circ. nn. 84 e 86 del 2020 è stata illustrata la disciplina relativa ai nuovi termini di presentazione delle domande. In relazione ai diversi e rilevanti effetti che discendono dall’applicazione del nuovo regime decadenziale, l’INPS con il messaggio di ieri fornisce indicazioni operative alle Strutture territoriali per la gestione del regime decadenziale, in fase di prima applicazione, nelle more dell’implementazione delle nuove funzionalità informatiche, il cui rilascio sarà comunicato con apposito messaggio.
Rilevata la decadenza dell’istanza riferita ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD, gli operatori provvederanno tempestivamente a respingere la domanda. A tale esito le aziende potranno presentare una domanda con un differente periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione della nuova disciplina, le aziende, tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale, potranno, in alternativa, manifestare la volontà di chiedere la revisione del provvedimento di reiezione, chiedendo l’accoglimento parziale dell’istanza già inviata, limitatamente ai periodi per cui non risulti operante il regime decadenziale. In questo caso, le Strutture territoriali potranno, in autotutela e ricorrendone tutti i requisiti, riassumere il provvedimento di reiezione, annullarlo e adottare un provvedimento di accoglimento parziale.
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