Accertamento con adesione cumulabile con la sospensione feriale
Rimane dubbio il triplo cumulo con la legislazione di emergenza
Il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno, si cumula con la sospensione dei termini per il ricorso, pari a novanta giorni, derivante dalla domanda di accertamento con adesione.
Ciò è sancito, a livello legislativo, dall’art. 7-quater comma 18 del DL 193/2016.
Pertanto, se viene presentata istanza di accertamento con adesione, il termine per ricorrere sarà di centocinquanta giorni (sessanta per il ricorso più i novanta di sospensione) a cui devono aggiungersi i 31 giorni della c.d. pausa estiva.
Quest’anno la situazione potrebbe tuttavia essere più complicata. A causa dell’emergenza epidemiologica derivante dal virus COVID-19, tutti i termini processuali, come previsto dall’art. 83 del DL 18/2020, sono stati ...
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