Libertà delle imprese limitata a causa del divieto di licenziamento
L’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro pubblicato ieri affronta le difficoltà che le imprese stanno incontrando nella gestione dei rapporti di lavoro in corso per effetto del divieto di licenziamento disposto dall’art. 46 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020, come modificato dell’art. 80 del DL 34/2020, conv. L. 77/2020.
In tale documento, dopo aver precisato il campo di operatività del divieto in questione, il quale limita molto la libertà di iniziativa economica dei datori di lavoro, tutelata dall’art. 41 Cost., nonché dopo aver indicato le ipotesi di licenziamento non soggette allo stesso (come, ad esempio, i licenziamenti disciplinari o dei lavoratori domestici), la Fondazione Studi elenca una serie di misure predisposte dal legislatore quali strumenti alternativi rispetto al recesso dal rapporto di lavoro per motivi economici, differenziando le aziende a seconda che abbiano o non abbiano esaurito l’integrazione salariale con causale COVID-19.
Tra gli strumenti alternativi presi in considerazione vengono inclusi i contratti di solidarietà, il part-time, i contratti di prossimità e lo smart working.
In particolare, per il part-time, viene specificato che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presuppone sempre l’accordo scritto delle parti (art. 8, comma 2 del DLgs. 81/2015), mentre, con riferimento al lavoro agile, quale “utile strumento per mantenere il distanziamento sociale”, nell’approfondimento viene richiamato l’art. 90 del DL 34/2020 convertito e si precisa che dal 31 luglio 2020, data di cessazione dello stato di emergenza, salvo ulteriori proroghe, terminerà l’accesso agevolato a tale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
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