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Il ritiro di auto usate rileva come sopravvenienza passiva

/ REDAZIONE

Venerdì, 24 luglio 2020

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L’ordinanza della Cassazione n. 15737, depositata ieri, 23 luglio 2020, ha stabilito che la vendita, da parte di una concessionaria, di un’auto usata – acquisita al momento della vendita di un’auto nuova – ad un prezzo inferiore rispetto alla valutazione effettuata in sede di vendita dell’auto nuova determina la rilevazione contabile di una sopravvenienza passiva, che concorre a formare il reddito d’impresa.

Nel caso di specie, la contribuente aveva emesso fattura indicando il corrispettivo percepito dal cliente per la vendita dell’auto nuova e il corrispettivo relativo all’incasso del prezzo della vendita dell’auto usata ceduta in conto vendita. Nel contratto di vendita dell’autovettura nuova la concessionaria si è impegnata a non richiedere al cliente la (eventuale) differenza incassata in meno rispetto alla valutazione fatta in sede di ritiro dell’usato.

Secondo la Cassazione, nel momento in cui l’autovettura usata viene contabilizzata in conto prezzo di quella nuova, per l’impresa concessionaria sorge un credito garantito esclusivamente dal futuro realizzo. Al momento del realizzo dell’usato, il conto acceso al credito garantito, per l’ammontare della valutazione operata all’acquisto, deve trovare compensazione con il conto riferito al ricavo relativamente al prezzo conseguito.

Ove non sia realizzata un’esatta rispondenza tra i due conti, occorre rilevare una sopravvenienza attiva o passiva, che influenza, anche ai fini fiscali, il risultato economico dell’esercizio.

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